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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 28 luglio 2008, n. 14

NORME IN MATERIA DI POLITICHE PER LE GIOVANI GENERAZIONI

Art. 37

(modificato comma 1 e sostituito comma 2 da art. 55 L.R. 15 luglio 2016, n. 11)

Apprendimento, orientamento e partecipazione responsabile
1. La Regione favorisce l'accesso dei giovani ad attività di formazione superiore, continua e permanente, concedendo gli assegni formativi di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 12 del 2003, nonché alle attività transnazionali promosse dalla decisione n. 1720/2006/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, relativa all'istituzione di un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente.
2. Le linee prioritarie di programmazione regionale di cui all'articolo 33 prevedono azioni e interventi volti a valorizzare il ruolo dell'apprendimento non formale da parte dei giovani, quale opportunità per affermare capacità, potenzialità, interessi e passioni. In particolare, la programmazione regionale sostiene sperimentazioni di certificazione delle competenze e delle abilità acquisite in ambito non formale, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale n. 12 del 2003, dalla decisione 2241/2004/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass) e dalla risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 24 novembre 2005 - "Rispondere alle preoccupazioni dei giovani in Europa - attuare il patto europeo per la gioventù e promuovere la cittadinanza attiva" 2005/C 292/03 (sistema Youth Pass).
3. La Regione favorisce la partecipazione dei giovani al volontariato, ai progetti di servizio civile nazionale e regionale, alle diverse attività di solidarietà e associazionismo, come strumento di crescita personale, come mezzo per acquisire competenze ed esperienze integranti la vita scolastica o professionale, come opportunità di cittadinanza e di partecipazione attiva, come strumento di accoglienza e d'integrazione.
4. La Regione sostiene l'organizzazione d'iniziative di coinvolgimento degli adolescenti e dei giovani nelle attività di sostegno scolastico e ricreativo di bambini e di coetanei in difficoltà, per il superamento della solitudine e per favorire l'instaurarsi di relazioni tra giovani in una prospettiva di solidarietà.

Note del Redattore:

Ordine del giorno dell'Assemblea legislativa approvato a maggioranza il 22 luglio 2008:" ...omissis...Impegna la Giunta a predisporre in accordo con l'Assemblea legislativa strumenti di valutazione che consentano il monitoraggio sulla trasversalità e sull'integrazione delle politiche individuate dal progetto di legge e finalizzate alla crescita armoniosa delle capacità e delle qualità dei bambini, degli adolescenti e dei giovani che vivono sul territorio regionale;...omissis.."

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