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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 28 luglio 2008, n. 14

NORME IN MATERIA DI POLITICHE PER LE GIOVANI GENERAZIONI

Art. 38

(modificato comma 4, sostituito comma 6 e abrogato comma 8 da art. 56 L.R. 15 luglio 2016, n. 11)

Lavoro e sostegno alle attività autonome ed imprenditoriali
1. La Regione, coerentemente con la decisione 2005/600/CEE del Consiglio, del 12 luglio 2005, relativa agli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione, sostiene l'evoluzione dei sistemi d'istruzione e formazione per facilitare l'ingresso qualificato dei giovani nel mondo del lavoro, promuovendo una maggior coerenza tra l'offerta formativa e i fabbisogni professionali.
2. Nella definizione degli standard del servizio per l'orientamento professionale e delle figure di riferimento, di cui all'articolo 23 della legge regionale n. 17 del 2005, la Giunta regionale tiene conto delle particolari esigenze dei giovani in cerca di prima occupazione, individuando figure professionali di riferimento e sostenendo la qualificazione degli operatori e delle attività.
3. La Regione sostiene l'acquisizione delle competenze chiave indicate dalla raccomandazione 2006/962/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente, al fine di garantire ai giovani l'accesso e la permanenza nel mercato del lavoro, favorendo l'acquisizione di competenze in contesti formali, non formali e informali secondo quanto previsto dall'articolo 5 della legge regionale n. 12 del 2003 e sostenendo la qualificazione del contratto di apprendistato.
4. Secondo quanto previsto dagli articoli 24, 25, 26, 26 bis, 26 ter, 26 quater, 26 quinquies, 26 sexies, 26 septies e 26 octies della legge regionale n. 17 del 2005 la Giunta regionale detta disposizioni volte a favorire l'accesso dei giovani ai tirocini formativi e di orientamento, come definiti all'articolo 9, comma 2, della legge regionale n. 12 del 2003.
5. La Regione valorizza l'imprenditorialità giovanile come fattore determinante ai fini dello sviluppo economico e sociale, come approccio creativo al lavoro e come possibilità di creazione e accesso a nuove attività lavorative, favorendo la propensione all'autoimprenditorialità nei percorsi e nei programmi formativi del sistema formativo regionale.
6. La Regione e i Comuni, in forma singola o associata, favoriscono la creazione e l'implementazione di strumenti quali gli incubatori e acceleratori di impresa in grado di cogliere le esigenze di promozione imprenditoriale innovativa e creativa e di privilegiare il riequilibrio di genere e multiculturale. Promuovono, inoltre, servizi informativi volti ad agevolare lo sviluppo di attività svolte in forma autonoma o cooperativa da parte dei giovani.
7. Per il sostegno alle attività previste ai commi 5 e 6 è istituito un apposito fondo di rotazione per la gestione del quale la Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione le modalità operative, con particolare riguardo:
a) alla durata del piano di rientro in relazione alle agevolazioni concesse;
b) alla quota dello stanziamento destinata alle imprese di nuova costituzione e a quelle in espansione;
c) ai criteri per la determinazione dell'entità delle agevolazioni;
d) alle condizioni per l'erogazione del finanziamento.
8. abrogato.

Note del Redattore:

Ordine del giorno dell'Assemblea legislativa approvato a maggioranza il 22 luglio 2008:" ...omissis...Impegna la Giunta a predisporre in accordo con l'Assemblea legislativa strumenti di valutazione che consentano il monitoraggio sulla trasversalità e sull'integrazione delle politiche individuate dal progetto di legge e finalizzate alla crescita armoniosa delle capacità e delle qualità dei bambini, degli adolescenti e dei giovani che vivono sul territorio regionale;...omissis.."

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