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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 28 luglio 2008, n. 16

NORME SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA FORMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE E DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA, SULLE ATTIVITÀ DI RILIEVO INTERNAZIONALE DELLA REGIONE E SUI SUOI RAPPORTI INTERREGIONALI. ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 12, 13 E 25 DELLO STATUTO REGIONALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 11 maggio 2018, n. 6

L.R. 12 luglio 2023, n. 7

(rubrica modificata da art. 1 L.R. 11 maggio 2018, n. 6)

Art. 12
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna a progetti e programmi promossi dall'Unione europea
1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle proprie competenze e nel perseguimento delle finalità statutarie, partecipa ai programmi e progetti promossi dall'Unione europea.
2. La Giunta e l'Assemblea legislativa promuovono la conoscenza delle attività dell'Unione europea presso gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati del territorio regionale e favoriscono la partecipazione degli stessi ai programmi e progetti promossi dall'Unione europea.
3. La Giunta e l'Assemblea legislativa si informano reciprocamente sulle iniziative di partecipazione ai programmi e progetti dell'Unione europea intraprese.

Note del Redattore:

Ai sensi di quanto disposto dall' art. 49 L.R. 27 luglio 2018, n. 11, in sede di prima applicazione dell'articolo 21 quater presente legge, per l'anno 2018, la Giunta regionale approva un piano annuale per l'attuazione degli interventi di propria competenza ivi previsti.

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