Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2008, n. 16

NORME SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA FORMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE E DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA, SULLE ATTIVITÀ DI RILIEVO INTERNAZIONALE DELLA REGIONE E SUI SUOI RAPPORTI INTERREGIONALI. ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 12, 13 E 25 DELLO STATUTO REGIONALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 11 maggio 2018, n. 6

L.R. 12 luglio 2023, n. 7

(rubrica modificata da art. 1 L.R. 11 maggio 2018, n. 6)

Art. 12 quater
Notifica aiuti di Stato
1. La Regione assicura il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in materia di aiuti di Stato.
2. Nella predisposizione di progetti di atti volti a istituire aiuti di Stato, la Giunta e l'Assemblea legislativa verificano la possibilità di istituire i regimi di aiuto previsti nei regolamenti di esenzione per categoria dell'Unione europea e predispongono regimi di aiuto soggetti a obbligo di notifica solo laddove strettamente necessario ai fini del raggiungimento dell'obiettivo.
3. La Regione notifica alla Commissione europea i progetti di legge, le proposte di regolamento e di atti amministrativi che istituiscono o modificano aiuti di Stato soggetti ad obbligo di notifica. A tal fine la Giunta, attraverso la struttura competente, trasmette alla Commissione europea, tramite la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, la notifica di tali atti, secondo le modalità previste dalla normativa europea e nazionale di riferimento.
4. Qualora la proposta subisca durante l'iter deliberativo modifiche sostanziali rispetto al testo originariamente notificato alla Commissione europea, la notifica è rinnovata, a cura della Giunta, con le stesse procedure.
5. Alle misure notificate non può essere data esecuzione prima dell'adozione della decisione di autorizzazione da parte della Commissione europea; a tal fine i relativi atti contengono la clausola che ne sospende l'efficacia sino alla decisione di autorizzazione dell'aiuto da parte della Commissione europea.
6. La Giunta, attraverso la struttura competente, trasmette alla Commissione europea, tramite la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, le comunicazioni previste dalla normativa europea per i regimi di aiuto di Stato non soggetti a notifica.
7. Per gli atti di iniziativa dell'Assemblea legislativa, la Giunta, mediante la struttura competente, trasmette la notifica o la comunicazione degli atti alla Commissione europea su richiesta del Presidente dell'Assemblea legislativa che informa la Commissione assembleare competente per materia.

Note del Redattore:

Ai sensi di quanto disposto dall' art. 49 L.R. 27 luglio 2018, n. 11, in sede di prima applicazione dell'articolo 21 quater presente legge, per l'anno 2018, la Giunta regionale approva un piano annuale per l'attuazione degli interventi di propria competenza ivi previsti.

Espandi Indice