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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 28 luglio 2008, n. 16

NORME SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA FORMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE E DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA, SULLE ATTIVITÀ DI RILIEVO INTERNAZIONALE DELLA REGIONE E SUI SUOI RAPPORTI INTERREGIONALI. ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 12, 13 E 25 DELLO STATUTO REGIONALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 11 maggio 2018, n. 6

L.R. 12 luglio 2023, n. 7

(rubrica modificata da art. 1 L.R. 11 maggio 2018, n. 6)

Art. 21 quater (1)
Attuazione degli interventi
1. L'Assemblea legislativa approva, su proposta della Giunta, di norma ogni tre anni, il programma pluriennale per l'attuazione degli interventi di competenza della Giunta di cui al presente titolo.
2. Il programma stabilisce:
a) gli obiettivi da perseguire;
b) gli ambiti d'intervento e i soggetti beneficiari;
c) le modalità per l'attuazione degli interventi e i criteri per la concessione dei contributi;
d) i parametri per valutare i risultati dell'intervento regionale.
3. L'Assemblea legislativa, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 21 ter, attua gli interventi di sua competenza direttamente o in collaborazione con istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, enti locali, università, associazioni, fondazioni e altri soggetti senza scopo di lucro anche a livello europeo e internazionale.
4. La Giunta e l'Assemblea legislativa individuano le modalità per garantire il coordinamento degli interventi di rispettiva competenza.
5. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente titolo, la Giunta e L'Assemblea legislativa possono raccordarsi con le rappresentanze delle Istituzioni europee in Italia e le reti di informazione europea attive sul territorio regionale.
6. In occasione della sessione europea, la Giunta informa l'Assemblea legislativa sull'attuazione del programma. L'Assemblea legislativa può adottare, contestualmente all'atto di indirizzo approvato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, indirizzi alla Giunta sulle attività di cui al presente titolo.

Note del Redattore:

Ai sensi di quanto disposto dall' art. 49 L.R. 27 luglio 2018, n. 11, in sede di prima applicazione dell'articolo 21 quater presente legge, per l'anno 2018, la Giunta regionale approva un piano annuale per l'attuazione degli interventi di propria competenza ivi previsti.

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