Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2008, n. 16

NORME SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA FORMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE E DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA, SULLE ATTIVITÀ DI RILIEVO INTERNAZIONALE DELLA REGIONE E SUI SUOI RAPPORTI INTERREGIONALI. ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 12, 13 E 25 DELLO STATUTO REGIONALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 11 maggio 2018, n. 6

L.R. 12 luglio 2023, n. 7

(rubrica modificata da art. 1 L.R. 11 maggio 2018, n. 6)

Art. 3 ter
Partecipazione
1. La Regione Emilia-Romagna garantisce la partecipazione degli enti locali, dei portatori di interesse e dei cittadini del territorio emiliano-romagnolo alle proprie attività di partecipazione alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione europea.
2. Con riferimento alla fase ascendente, la Commissione assembleare competente in materia di rapporti con l'Unione europea, a seguito della presentazione del programma di lavoro da parte della Commissione europea, convoca in udienza conoscitiva i soggetti interessati. Le Commissioni assembleari tengono conto degli esiti dell'udienza conoscitiva nell'ambito dei lavori relativi alla sessione europea annuale dell'Assemblea legislativa.
3. La Giunta e l'Assemblea legislativa promuovono, anche mediante strumenti informatici, consultazioni sulle singole iniziative e proposte di atti legislativi dell'Unione europea, in particolare su quelle segnalate in esito ai lavori della sessione europea dell'Assemblea legislativa, e tengono conto dei risultati delle consultazioni nell'ambito delle attività di partecipazione alla fase ascendente di cui agli articoli 6 e 7.
4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, la Regione si avvale anche della Rete europea regionale, d'ora in poi Rete. Alla Rete possono partecipare gli enti locali e i portatori di interesse del territorio emiliano-romagnolo. La Rete è convocata almeno due volte l'anno, prima dell'avvio dei lavori della sessione europea e dopo l'approvazione del relativo atto di indirizzo, per la programmazione delle attività di partecipazione e delle consultazioni di cui al comma 3. Negli atti deliberativi di cui all'articolo 21 quinquies, comma 1, sono stabilite le modalità per la costituzione e il funzionamento della Rete. La partecipazione alle attività della Rete non dà luogo ad alcun compenso o rimborso.
5. Le attività della Rete sono coordinate da una Cabina di regia, composta dal Presidente della Giunta e dal Presidente dell'Assemblea legislativa, o loro delegati, che si avvale del supporto tecnico delle strutture di cui all'articolo 21 quinquies, comma 2, e promuove il coinvolgimento delle reti di informazione europea attive sul territorio regionale.
6. L'Assemblea legislativa garantisce la partecipazione ricorrendo agli strumenti previsti dal titolo V del regolamento interno e dalla legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3 (Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali). L'Assemblea legislativa valorizza la partecipazione attiva alle attività previste dalla presente legge e, a tal fine, si impegna a promuovere l'attivazione di consultazioni, anche informatiche, sulle iniziative e proposte legislative dell'Unione europea di particolare interesse, stabilendo le modalità negli atti deliberativi di cui all'articolo 21 quinquies, comma 1.

Note del Redattore:

Ai sensi di quanto disposto dall' art. 49 L.R. 27 luglio 2018, n. 11, in sede di prima applicazione dell'articolo 21 quater presente legge, per l'anno 2018, la Giunta regionale approva un piano annuale per l'attuazione degli interventi di propria competenza ivi previsti.

Espandi Indice