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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 28 luglio 2008, n. 16

NORME SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA FORMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE E DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA, SULLE ATTIVITÀ DI RILIEVO INTERNAZIONALE DELLA REGIONE E SUI SUOI RAPPORTI INTERREGIONALI. ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 12, 13 E 25 DELLO STATUTO REGIONALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 11 maggio 2018, n. 6

L.R. 12 luglio 2023, n. 7

(rubrica modificata da art. 1 L.R. 11 maggio 2018, n. 6)

Art. 4
Rapporti Giunta - Assemblea legislativa
1. Ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, la Giunta informa l'Assemblea legislativa sulla partecipazione regionale alla formazione e attuazione delle politiche e degli atti dell'Unione europea nelle materie di competenza regionale, con particolare riferimento:
a) alle posizioni assunte a livello europeo, nazionale e in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulle iniziative e proposte di atti dell'Unione europea sui quali la Regione ha formulato osservazioni ai sensi dell' articolo 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012 Sito esterno e agli eventuali ulteriori contributi della Regione al processo decisionale europeo;
b) al seguito dato alla richiesta della Regione di convocazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai fini del raggiungimento dell'intesa prevista dall' articolo 24, comma 4, della legge n. 234 del 2012 Sito esterno;
c) al seguito dato alla richiesta della Regione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di apposizione della riserva di esame prevista dall' articolo 24, comma 5, della legge n. 234 del 2012 Sito esterno;
d) alle risultanze delle riunioni del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE) di cui all' articolo 2, comma 2, della legge n. 234 del 2012 Sito esterno, finalizzate alla definizione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea quando si trattano materie che interessano la Regione Emilia-Romagna;
e) all'iter di formazione degli atti come comunicato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e ai documenti di indirizzo politico presentati dalla Regione Emilia-Romagna in ambito nazionale;
f) agli esiti della sessione europea della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui all' articolo 22 della legge n. 234 del 2012 Sito esterno;
g) alle direttive europee che intervengono in materie di competenza regionale individuate in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell' articolo 40, comma 5, della legge n. 234 del 2012 Sito esterno;
h) ai provvedimenti regionali di recepimento delle direttive europee in materie di competenza regionale da comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell' articolo 40, comma 2, della legge n. 234 del 2012 Sito esterno;
i) agli atti adottati dalla Giunta per l'attuazione in via amministrativa di obblighi europei;
j) all'esecuzione di una decisione della Commissione europea o del Consiglio dell'Unione europea da parte della Giunta, nonché all'eventuale ricorso giurisdizionale avverso la decisione;
k) alle eventuali procedure di infrazione aperte a carico dello Stato per inadempienze imputabili alla Regione;
l) alla richiesta al Governo di impugnazione di un atto normativo europeo ai sensi dell' articolo 5, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 Sito esterno (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3 Sito esterno).
2. La Giunta assicura l'informazione di cui al presente articolo principalmente in occasione della sessione europea annuale dell'Assemblea legislativa prevista dall'articolo 5. Al fine di consentire un'informazione tempestiva senza eccessivi oneri organizzativi e procedurali, la Giunta e l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa definiscono le modalità attuative del presente articolo ai sensi dell'articolo 21 quinquies.

Note del Redattore:

Ai sensi di quanto disposto dall' art. 49 L.R. 27 luglio 2018, n. 11, in sede di prima applicazione dell'articolo 21 quater presente legge, per l'anno 2018, la Giunta regionale approva un piano annuale per l'attuazione degli interventi di propria competenza ivi previsti.

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