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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 28 luglio 2008, n. 16

NORME SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA FORMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE E DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA, SULLE ATTIVITÀ DI RILIEVO INTERNAZIONALE DELLA REGIONE E SUI SUOI RAPPORTI INTERREGIONALI. ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 12, 13 E 25 DELLO STATUTO REGIONALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 11 maggio 2018, n. 6

L.R. 12 luglio 2023, n. 7

(rubrica modificata da art. 1 L.R. 11 maggio 2018, n. 6)

Art. 8

(modificato comma 1 e sostituiti commi 2 e 3 da art. 12 L.R. 11 maggio 2018, n. 6)

Attuazione in Emilia-Romagna degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea
1. La Giunta verifica periodicamente lo stato di conformità dell'ordinamento regionale all' ordinamento europeo e trasmette la relazione all'Assemblea legislativa in occasione della sessione europea di cui all'articolo 5.
2. La legge europea regionale, predisposta dalla Giunta, è la legge con cui la Regione persegue l'adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea sulla base della verifica di conformità di cui al comma 1 e tenendo conto degli indirizzi formulati dall'Assemblea legislativa nella sessione europea. La Giunta può presentare il progetto di legge all'Assemblea legislativa in occasione della sessione europea. Il progetto di legge reca nel titolo l'intestazione "Legge europea regionale" con l'indicazione dell'anno di riferimento. La Commissione competente consulta i soggetti interessati, in particolare associazioni ed enti locali, convocando apposita udienza conoscitiva, con la facoltà di convocare ulteriori incontri tecnici.
3. Resta salva la possibilità di prevedere specifiche misure di attuazione della normativa europea anche in altre leggi regionali. Le leggi e i provvedimenti regionali di recepimento indicano nel titolo il numero identificativo della direttiva europea recepita e sono immediatamente comunicate dalla Giunta al Governo secondo le modalità previste dall' articolo 40, comma 2, della legge n. 234 del 2012 Sito esterno.

Note del Redattore:

Ai sensi di quanto disposto dall' art. 49 L.R. 27 luglio 2018, n. 11, in sede di prima applicazione dell'articolo 21 quater presente legge, per l'anno 2018, la Giunta regionale approva un piano annuale per l'attuazione degli interventi di propria competenza ivi previsti.

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