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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2008, n. 19

NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 184 del 30 ottobre 2008

Art. 13
Deposito dei progetti nelle zone a bassa sismicità
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, nei Comuni della regione classificati a bassa sismicità l'avvio e la realizzazione dei lavori indicati dall'articolo 9, comma 1, è subordinato al deposito presso lo Sportello unico per l'edilizia del progetto esecutivo riguardante le strutture redatto dal progettista abilitato in conformità alle norme tecniche per le costruzioni e alle disposizioni di cui all'articolo 93, commi 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 Sito esterno. Il progetto deve essere accompagnato da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.
2. Al fine di assicurare il supporto tecnico per la predisposizione degli elaborati tecnici progettuali di cui al comma 1, la struttura competente in materia sismica, in via preliminare e su richiesta degli interessati, fornisce chiarimenti ed indicazioni sull'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni.
3. Il progetto esecutivo riguardante le strutture e le relative asseverazioni sono presentati allo Sportello unico per l'edilizia, il quale procede alla verifica di completezza e regolarità della documentazione presentata, nell'ambito dell'attività di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), e all'articolo 13, comma 3 della legge regionale n. 31 del 2002, e restituisce all'interessato l'attestazione dell'avvenuto deposito.
4. La struttura competente, nel corso dei controlli sui titoli edilizi previsti dagli articoli 11, commi 3 e 4, e 17 della legge regionale n. 31 del 2002, procede all'esame dei progetti depositati nonché dei lavori in corso o ultimati, per verificare l'osservanza alle norme tecniche per le costruzioni.
5. Il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture ha validità per cinque anni a decorrere dalla data di attestazione dell'avvenuto deposito. In merito alla decadenza del deposito trova applicazione quanto disposto dall'articolo 11, comma 5. Trova altresì applicazione quanto previsto dal comma 1, ultimo periodo, e dal comma 9 dell'articolo 12.

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