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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2008, n. 19

NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 184 del 30 ottobre 2008

Art. 14
Verifica tecnica e valutazione di sicurezza
1. La verifica tecnica sugli edifici e sulle opere infrastrutturali di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c), è depositata presso lo Sportello unico per l'edilizia che la trasmette alla struttura tecnica competente.
2. La valutazione di sicurezza prescritta dalle norme tecniche per le costruzioni è depositata presso lo Sportello unico per l'edilizia che la trasmette alla struttura tecnica competente.
3. Qualora ad esito della verifica tecnica e della valutazione di sicurezza sia necessario eseguire interventi, il soggetto interessato provvede direttamente al deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture o alla richiesta di autorizzazione sismica secondo quanto previsto dagli articoli 11, 12 e 13. In tali casi la verifica o la valutazione sono parte integrante del progetto esecutivo riguardante le strutture.

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