LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2008, n. 19
NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO
BOLLETTINO UFFICIALE n. 184 del 30 ottobre 2008
Art. 17
Eliminazione delle barriere architettoniche
1. Ferma restando l'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni, l'esecuzione delle opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche è sottoposta, in tutti i Comuni classificati sismici, al deposito del progetto allo Sportello unico per l'edilizia.