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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2008, n. 19

NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 184 del 30 ottobre 2008

Art. 18
Vigilanza
1. I funzionari, gli ufficiali ed agenti indicati all'articolo 103, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 Sito esterno che, nell'espletamento delle loro funzioni, accertano che sono stati iniziati lavori in carenza di autorizzazione sismica o del deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, nei casi di cui agli articoli 11 e 13, danno comunicazione del processo verbale di cui all'art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 Sito esterno allo Sportello unico per l'edilizia che, per i successivi adempimenti, si avvale della struttura tecnica competente in materia sismica.
2. Lo Sportello unico per l'edilizia svolge altresì i compiti di cui al comma 2 dell'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 Sito esterno, avvalendosi della struttura tecnica competente in materia sismica.

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