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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2008, n. 19

NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO(1)

Art. 13
Deposito dei progetti nelle zone a bassa sismicità
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, nei Comuni della regione classificati a bassa sismicità l'avvio e la realizzazione dei lavori indicati dall'articolo 9, comma 1, è subordinato al deposito presso lo Sportello unico per l'edilizia del progetto esecutivo riguardante le strutture redatto dal progettista abilitato in conformità alle norme tecniche per le costruzioni e alle disposizioni di cui all'articolo 93, commi 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 Sito esterno. Il progetto deve essere accompagnato da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.
2. Al fine di assicurare il supporto tecnico per la predisposizione degli elaborati tecnici progettuali di cui al comma 1, la struttura competente in materia sismica, in via preliminare e su richiesta degli interessati, fornisce chiarimenti ed indicazioni sull'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni.
3. Il progetto esecutivo riguardante le strutture e le relative asseverazioni sono presentati allo Sportello unico per l'edilizia, il quale procede alla verifica di completezza e regolarità della documentazione presentata, nell'ambito dell'attività di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), e all'articolo 13, comma 3 della legge regionale n. 31 del 2002, e restituisce all'interessato l'attestazione dell'avvenuto deposito.
4. La struttura competente, nel corso dei controlli sui titoli edilizi previsti dagli articoli 11, commi 3 e 4, e 17 della legge regionale n. 31 del 2002, procede all'esame dei progetti depositati nonché dei lavori in corso o ultimati, per verificare l'osservanza alle norme tecniche per le costruzioni.
5. Il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture ha validità per cinque anni a decorrere dalla data di attestazione dell'avvenuto deposito. Anteriormente alla scadenza, tale termine può essere prorogato con comunicazione motivata dell'interessato, corredata dalla dichiarazione del professionista abilitato con cui assevera che, dopo l'inizio dei lavori, non sono entrate in vigore contrastanti previsioni legislative o di piano o nuove norme tecniche per le costruzioni. Nella comunicazione è indicata la nuova scadenza che non può essere superiore a cinque anni. In merito alla decadenza del deposito trova applicazione quanto disposto dal comma 5 bis dell'articolo 11. Trova altresì applicazione quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 1 e dal comma 9 dell'articolo 12.

Note del Redattore:

Si riporta di seguito il testo dell'art. 5 L.R. 30 novembre 2009 n. 23: "Art. 5 Disposizioni transitorie in materia di riduzione del rischio sismico 1. Le disposizioni di cui al Titolo IV della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico), entrate in vigore il 14 novembre 2009, trovano piena applicazione per gli interventi indicati dall'articolo 11, comma 2, della medesima legge regionale. Per i restanti interventi di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale n. 19 del 2008, fino al 31 maggio 2010, continua a trovare applicazione quanto previsto dalla legge regionale 19 giugno 1984, n. 35 (Norme per lo snellimento delle procedure per le costruzioni in zone sismiche e per la riduzione del rischio sismico, attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741) e dal regolamento regionale 13 ottobre 1986, n. 33 (Disposizioni regolamentari concernenti le modalità di controllo delle opere nelle zone sismiche (in attuazione della L.R. 19 giugno 1984, n. 35 come modificata ed integrata). 2. Per agevolare l'applicazione delle vigenti norme tecniche per le costruzioni nella predisposizione degli elaborati progettuali, le strutture tecniche competenti in materia sismica, comunali e regionali, forniscono, su richiesta degli interessati, i necessari chiarimenti applicativi, anche avvalendosi del Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 19 del 2008. 3. I Comuni che non si siano avvalsi della facoltà di esercitare autonomamente le funzioni in materia sismica, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 19 del 2008, possono assumere tale determinazione e comunicarla alla Giunta regionale entro il termine perentorio del 1 marzo 2010, predisponendo le necessarie misure organizzative e funzionali entro il 31 maggio 2010, nell'osservanza degli standard minimi di cui al comma 4 dell'articolo 3 della medesima legge regionale. 4. Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 9 della L.R. 4 novembre 2009, n. 17 (Misure per l'attuazione della legge 3 agosto 2009, n. 117 concernente il distacco dei Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna), in merito alle modalità di esercizio delle funzioni sismiche e alla data di inizio dell'applicazione della L.R. n. 19 del 2008."

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