Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 marzo 2009, n. 1

NORME PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LE STAGIONI VENATORIE 2009/2010, 2010/2011 E 2011/2012. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 (DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 32 del 2 marzo 2009

Art. 10
Norme generali sul tesserino venatorio
1. Il tesserino venatorio regionale ha validità sull'intero territorio nazionale nel rispetto delle disposizioni vigenti in ciascuna regione.
2. Il cacciatore deve, prima di iniziare l'attività venatoria nel giorno prescelto, contrassegnare mediante segni indelebili all'interno degli appositi spazi sul foglio relativo al giorno di caccia le seguenti informazioni: giorno, mese, tipo di caccia prescelta (vagante; appostamento; selezione) e ATC in cui va a caccia nel giorno, con riferimento al numero corrispondente a quello che precede gli ATC posseduti riportati sul tesserino. Qualora intenda invece esercitare la caccia in azienda venatoria, o fuori regione o in mobilità deve contrassegnare l'apposito riquadro (AFV per azienda faunistico-venatoria, ATV per azienda agri-turistico-venatoria, FUORI REGIONE, MOBILITA').
3. In caso di abbattimento, il cacciatore deve apporre nel primo spazio utile, a fianco della sigla della specie abbattuta, un segno indelebile all'interno dell'apposito spazio per ognuno dei capi abbattuti. In caso di deposito deve aggiungersi un cerchio intorno al segno.
4. Per i prelievi di fauna selvatica stanziale, qualora la caccia sia esercitata in ATC è obbligatorio annotare il capo appena abbattuto; qualora invece la caccia sia esercitata in AFV i singoli capi abbattuti possono essere annotati entro il termine dell'attività giornaliera.
5. Per i prelievi di fauna selvatica migratoria, qualora la caccia sia esercitata in forma vagante i singoli capi abbattuti devono essere annotati sul tesserino entro il termine della giornata di caccia, ad eccezione di beccaccia e beccaccino i cui singoli capi abbattuti devono essere immediatamente annotati. Qualora la caccia sia esercitata da appostamento fisso o temporaneo l'annotazione di ogni singolo capo deve avvenire ogniqualvolta si cambia o si lascia il sito di caccia.
6. I capi appartenenti alla fauna selvatica di allevamento abbattuti in ATV non devono essere annotati sul tesserino.
7. Nel tesserino sono indicate le sigle delle specie più comuni in Emilia-Romagna e, pertanto, se si abbatte in un'altra regione una specie consentita e non riportata in legenda, deve essere utilizzata la sigla ASS (altre specie stanziali) oppure ASM (altre specie migratorie).
8. Il cacciatore, appena terminata la stagione venatoria, deve riportare sulla apposita scheda riepilogativa "caccia stanziale" la sigla del proprio o dei propri ATC ed il numero complessivo di giornate e di capi abbattuti per le singole specie di fauna selvatica stanziale per ciascun ATC di appartenenza. Tale scheda dovrà essere riconsegnata all'ATC entro trenta giorni dal termine della stagione venatoria, compilando tante copie della scheda quanti sono gli ATC di appartenenza.
9. Nel rispetto di quanto stabilito nel comma 1, qualora sia consentito il prelievo di specie interessate dal regime di deroga, ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 9, comma 1, della direttiva 79/409 CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, il cacciatore dovrà inoltre compilare, appena terminata la stagione venatoria, la scheda riepilogativa "caccia specie in deroga", indicando l'ATC o la sigla della Provincia, se tali abbattimenti sono stati effettuati in AFV, nonché il numero complessivo di giornate e di capi abbattuti per le singole specie. Tale scheda dovrà essere inviata alla Provincia di residenza entro il 28 febbraio.
10. In caso di mancata consegna, o anche d'incompleta trascrizione dei dati in tali schede, sarà applicata la sanzione di cui all'articolo 61, comma 2, della legge regionale n. 8 del 1994, e successive modificazioni.
11. Il cacciatore che usufruisce della facoltà di cui all'articolo 36 bis, comma 1, della legge regionale n. 8 del 1994, e successive modificazioni, oltre alla compilazione prevista ai commi precedenti, deve altresì compilare prima dell'inizio di ciascuna giornata l'apposita scheda "caccia in mobilità alla fauna migratoria", indicando mediante segni indelebili negli appositi spazi il giorno (G), il mese (M), l'ATC e il numero di autorizzazione relativo alla giornata.
12. In caso di deterioramento o smarrimento del tesserino, il titolare, per ottenere il duplicato, deve rivolgersi all'ente delegato al rilascio, dimostrando di aver provveduto alla relativa denuncia all'autorità di Pubblica sicurezza o alla locale stazione dei carabinieri.
13. Il tesserino va riconsegnato all'ente che lo ha rilasciato al termine dell'esercizio dell'attività venatoria annuale e comunque non oltre il 31 marzo. In caso di mancata riconsegna o di riconsegna di tesserino non integro e contraffatto, l'interessato non potrà ritirare il tesserino relativo alla nuova annata venatoria, a meno che non venga prodotta la denuncia di cui al comma 12 del presente articolo. In caso di mancata riconsegna entro il 31 marzo, oltre alla sanzione prevista all'articolo 61, comma 1, lettera l), della legge regionale n. 8 del 1994, e successive modificazioni, si applica la sanzione accessoria della sospensione del tesserino venatorio per la giornata di caccia relativa alla terza domenica del successivo mese di settembre.
14. Il tesserino è personale e non cedibile. Chiunque sia in possesso di più di un tesserino di caccia è perseguibile ai sensi di legge.

Espandi Indice