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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 marzo 2009, n. 1

NORME PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LE STAGIONI VENATORIE 2009/2010, 2010/2011 E 2011/2012. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 (DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 32 del 2 marzo 2009

Art. 11
1.
Il comma 3 dell'articolo 58 della legge regionale 15 febbraio 1994, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"3. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza venatoria, le Province si avvalgono delle guardie venatorie di cui all'articolo 27 della legge statale. Ai sensi dell'articolo 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Sito esterno (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 Sito esterno), le Province provvedono alla nomina a guardia giurata venatoria dei soggetti di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a) e b), della legge statale. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 9, della legge statale, la nomina a guardia giurata venatoria può essere attribuita ai cittadini che, avendo i requisiti di legge, abbiano superato l'esame di cui al comma 4, diano sicuro affidamento di preparazione tecnica e siano disposti ad offrire la loro opera volontariamente, gratuitamente e nel rispetto dei regolamenti adottati dalle Province ai sensi dell'articolo 59, comma 3bis, della presente legge. La nomina può essere conferita anche a cittadini che siano disposti ad operare volontariamente e gratuitamente per conto delle Province, purchè abbiano superato l'esame di cui al comma 4 e diano sicuro affidamento di preparazione tecnica. Le Province si avvalgono altresì dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie nominate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 3 luglio 1989, n. 23 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), attraverso le convenzioni di cui all'articolo 9 della medesima legge, nel rispetto dei regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 59, comma 3bis, della presente legge.".

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