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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 marzo 2009, n. 1

NORME PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LE STAGIONI VENATORIE 2009/2010, 2010/2011 E 2011/2012. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 (DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 32 del 2 marzo 2009

Art. 3
Specie cacciabili e periodi di caccia
1. Le specie cacciabili ed i periodi di caccia sono i seguenti:
a) dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre:
tortora (Streptopelia turtur); merlo (Turdus merula); allodola (Alauda arvensis); starna (Perdix perdix); pernice rossa (Alectoris rufa); lepre comune (Lepus europaeus); coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus); quaglia (Coturnix coturnix);
b) dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio:
alzavola (Anas crecca); beccaccia (Scolopax rusticola); beccaccino (Gallinago gallinago); canapiglia (Anas strepera); cesena (Turdus pilaris); codone (Anas acuta); colombaccio (Columba palumbus); cornacchia grigia (Corvus corone cornix); fagiano (Phasianus colchicus); fischione (Anas penelope); folaga (Fulica atra); frullino (Limnocryptes minimus); gallinella d'acqua (Gallinula chloropus); gazza (Pica pica); germano reale (Anas platyrhynchos); ghiandaia (Garrulus glandarius); marzaiola (Anas querquedula); mestolone (Anas clypeata); moriglione (Aythya ferina); pavoncella (Vanellus vanellus); porciglione (Rallus aquaticus); tordo bottaccio (Turdus philomelos); tordo sassello (Turdus iliacus); volpe (Vulpes vulpes);
c) dal 1° ottobre al 31 gennaio, in forma collettiva, nell'arco temporale massimo di tre mesi anche non consecutivi:
cinghiale (Sus scrofa);
d) ungulati unicamente in forma selettiva, alla cerca e all'aspetto, in cinque giornate settimanali, con esclusione del martedì e del venerdì, secondo il prospetto di cui all'Allegato A;
e) dal 1° novembre al 31 gennaio:
moretta (Aythya Guligula).
2. La caccia agli ungulati in forma selettiva è consentita anche su terreni in tutto o nella maggior parte coperti di neve. Per il prelievo selettivo della specie cinghiale è consentito il ricorso a forme di pasturazione artificiale. Alla data del 30 novembre di ogni anno le Province valutano lo stato d'attuazione del piano di prelievo al cinghiale al fine di consentirne o meno la caccia in forma collettiva anche su terreni in tutto o nella maggior parte coperti di neve.
3. Le limitazioni di cui all'articolo 33, comma 11, lettera b), della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria), e successive modificazioni, non si applicano alle specie appartenenti all'avifauna migratoria, per le quali valgono le disposizioni del calendario venatorio regionale.

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