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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 marzo 2009, n. 1

NORME PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LE STAGIONI VENATORIE 2009/2010, 2010/2011 E 2011/2012. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 (DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 32 del 2 marzo 2009

Art. 4
Giornate e forme di caccia
1. La settimana venatoria è compresa fra il lunedì e la domenica successiva, escludendo i giorni di martedì e venerdì nei quali non è mai consentito l'esercizio dell'attività venatoria.
2. La caccia alla fauna selvatica stanziale e migratoria è consentita nelle forme sottoindicate, dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio:
a) dalla terza domenica di settembre e per le due settimane successive, da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di due cani per cacciatore in due giornate fisse (giovedì e domenica) di ogni settimana, fatto salvo quanto previsto alla lettera c) del presente comma;
b) dal lunedì successivo alle due settimane di cui alla lettera a) del presente comma fino al 31 gennaio, da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di due cani per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana;
c) dal 1° ottobre al 30 novembre, possono essere fruite due giornate in più a scelta ogni settimana per la caccia alla sola migratoria, da appostamento.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 50, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 8 del 1994, e successive modificazioni, nelle ATV ogni cacciatore può effettuare fino ad un massimo di cinque giornate settimanali, secondo gli orari di cui all'articolo 5 della presente legge e senza limitazioni di modalità di esercizio venatorio. Le giornate effettuate in ATV non devono essere conteggiate nel numero di giornate settimanalmente fruibili da ogni cacciatore.
4. Le Province, mediante i rispettivi calendari venatori, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 8 del 1994, e successive modificazioni, possono determinare l'inizio dell'attività venatoria in forma vagante con l'uso del cane, anche successivamente alla terza domenica di settembre, per esigenze connesse all'esercizio dell'attività agricola e per garantire una maggiore tutela della fauna. Le esigenze sopraindicate dovranno essere valutate con particolare attenzione soprattutto quando tale data è particolarmente prossima alla metà del mese.
5. Le Province esercitano le facoltà stabilite dall'articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Sito esterno (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), nei limiti ed alle condizioni ivi previste. Qualora esse prevedano, nei rispettivi calendari venatori provinciali, l'anticipazione dell'esercizio venatorio alla data del 1° settembre, la caccia in tale periodo si potrà effettuare nella giornata del 1° settembre - purché non coincidente con il martedì o il venerdì - e nelle successive giornate di giovedì e domenica, esclusivamente da appostamento, fisso o temporaneo, fino alle ore 13, alle specie di cui al comma 6 del presente articolo, da parte dei cacciatori iscritti agli ATC della Regione Emilia-Romagna - ciascuno negli ambiti di iscrizione - o che esercitino la caccia nelle AFV o da appostamento fisso con richiami vivi.
6. Le specie cacciabili ai sensi di quanto disposto dal comma 5 del presente articolo vengono individuate dalle Province tra le seguenti: cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, merlo, tortora.
7. Le Province, nell'ambito delle facoltà concesse dall'articolo 18, comma 2, della legge n. 157 del 1992 Sito esterno, possono modificare i termini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), della presente legge previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
8. La caccia alla fauna migratoria di cui all'articolo 36 bis, comma 1, della legge regionale n. 8 del 1994, e successive modificazioni, si svolge nelle forme stabilite dal provvedimento adottato dalla Regione ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.
9. Fermo restando quanto diversamente disposto da specifici provvedimenti in materia, i derivati domestici del germano reale che non ne presentino il fenotipo selvatico (Anas platyrynchos) possono essere utilizzati come richiami vivi senza l'obbligo dell'opzione di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b), della legge n. 157 del 1992 Sito esterno, solo nel rispetto delle norme sanitarie che condizionano la detenzione di volatili per l'utilizzo nell'attività venatoria.

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