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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 marzo 2009, n. 1

NORME PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LE STAGIONI VENATORIE 2009/2010, 2010/2011 E 2011/2012. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 (DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 32 del 2 marzo 2009

Art. 5
Orari venatori
1. La caccia alla fauna migratoria è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto. La caccia alla fauna selvatica stanziale è consentita dal sorgere del sole fino al tramonto.
2. Qualora le Province prevedano l'anticipazione dell'esercizio venatorio al 1° settembre, nel periodo compreso tra tale data e la terza domenica di settembre la caccia è consentita fino alle ore 13, ad esclusione delle ATV dove è invece consentita fino al tramonto.
3. Le Province individuano gli orari venatori desumendoli dalle effemeridi aeronautiche fornite dal Centro nazionale di meteorologia e climatologia aeronautica dell'Aeronautica militare.

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