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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 marzo 2009, n. 1

NORME PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LE STAGIONI VENATORIE 2009/2010, 2010/2011 E 2011/2012. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 (DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 32 del 2 marzo 2009

Art. 6
Carniere
1. Ogni cacciatore nella stessa giornata di caccia non può abbattere complessivamente più di due capi di fauna selvatica tra le seguenti specie: coniglio selvatico, lepre, fagiano, pernice rossa e starna e comunque non più di un capo di lepre, pernice rossa e starna.
2. Per la starna e la pernice rossa è consentito l'abbattimento, rispettivamente, di non più di cinque capi nella stagione.
3. Per la lepre è consentito l'abbattimento di non più di dieci capi nella stagione.
4. Delle altre specie consentite a norma della presente legge per ogni giornata di caccia non possono essere abbattuti complessivamente più di venticinque capi, di cui non più di dieci capi di anatidi ad esclusione del germano reale, dieci folaghe, dieci colombacci e tre beccacce. Per ogni giornata di caccia non possono inoltre essere abbattuti, complessivamente, più di dieci capi delle seguenti specie: beccaccino, gallinella d'acqua, frullino, pavoncella e porciglione. Per la beccaccia è consentito l'abbattimento di non più di quindici capi nella stagione.
5. Il numero dei capi abbattuti per ogni giornata di caccia in regioni diverse non può superare complessivamente il limite previsto dal calendario venatorio della Regione che consente l'abbattimento del maggior numero di capi.

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