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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 marzo 2009, n. 1

NORME PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LE STAGIONI VENATORIE 2009/2010, 2010/2011 E 2011/2012. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 (DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 32 del 2 marzo 2009

Art. 7
Addestramento dei cani da caccia
1. L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti dal 15 agosto al giovedì precedente la terza domenica di settembre, dalle ore 7 alle ore 20 escluse le giornate di martedì e venerdì di ciascuna settimana, con l'uso di non più di due cani per conduttore.
2. Le Province possono, mediante i rispettivi calendari venatori, modificare i termini sopra indicati per motivazioni legate a specifiche esigenze territoriali. Le Province possono, altresì, consentire l'uso di un numero di cani fino ad un massimo di sei per conduttore, purché nell'ambito di progetti sperimentali adottati a sostegno della cinofilia.
3. L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti nei territori aperti all'esercizio venatorio, ad eccezione di quelli ove esistono terreni in attualità di coltivazione e colture specializzate di cui all'articolo 8.
4. Al fine di evitare danni alle colture agricole, l'addestramento e l'allenamento dei cani su coltivazioni in atto non sono consentiti dopo la pioggia e quando il terreno è ancora bagnato.
5. Nel periodo intercorrente tra il 1° settembre e la terza domenica di settembre, qualora le Province abbiano previsto l'anticipazione dell'esercizio venatorio, l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono vietati negli orari o nelle giornate in cui l'esercizio venatorio è consentito.
6. Dal lunedì successivo alla terza domenica di settembre al 31 gennaio è vietato l'addestramento o comunque l'uso del cane, nelle giornate in cui il conduttore non è in esercizio venatorio e nelle giornate di martedì e venerdì di ciascuna settimana. L'attività è invece consentita qualora il conduttore annoti la giornata di caccia sul tesserino venatorio.

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