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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 marzo 2009, n. 1

NORME PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LE STAGIONI VENATORIE 2009/2010, 2010/2011 E 2011/2012. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 (DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 32 del 2 marzo 2009

Art. 8
Misure di salvaguardia dell'ambiente agricolo-forestale
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21 della legge n. 157 del 1992 Sito esterno, l'esercizio venatorio è vietato nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, piazzole di campeggio in effettivo esercizio nell'ambito dell'attività agrituristica, e di 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria, da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali e interpoderali, nei giardini e parchi privati, nei terreni adibiti ad attività sportive e nei fondi chiusi o fondi sottratti alla caccia, di cui all'articolo 15 della legge n. 157 del 1992 Sito esterno, opportunamente tabellati.
2. L'esercizio venatorio è, altresì, vietato nelle aree comprese nel raggio di 100 metri da macchine agricole operatrici in attività.
3. E' fatto divieto di sparo da distanza inferiore a 150 metri in direzione di stabbi, stazzi e altri ricoveri, nonché di recinti destinati al ricovero ed alla alimentazione del bestiame nei periodi di effettiva utilizzazione agro-silvo-pastorale, secondo le condizioni produttive del pascolo, e dai recinti dove gli animali sono tenuti in cattività stretta.
4. I cani devono essere condotti dal cacciatore in modo che il bestiame al pascolo o gli animali in cattività non siano disturbati o danneggiati.
5. L'esercizio venatorio è vietato in forma vagante, con l'esclusione della caccia di selezione agli ungulati, sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione:
a) i terreni con coltivazioni cerealicole ed erbacee da seme e da granella, dalla semina al raccolto, ad eccezione dell'erba medica da foraggio e della barbabietola per la sola produzione di radici. Le Province possono individuare, con i propri calendari venatori, limiti all'esercizio venatorio sui terreni con erba medica;
b) le colture orticole e floreali, a cielo aperto o di serra;
c) i vivai ed i terreni in rimboschimento per un periodo di tre anni dall'impianto;
d) i prati artificiali irrigui dalla ripresa della vegetazione al termine dei tagli;
e) i frutteti specializzati;
f) i vigneti e gli uliveti fino alla data del raccolto.
6. L'esercizio venatorio nei vigneti ed uliveti, a raccolto compiuto, oltreché in forma vagante, è ammesso da appostamento fisso o temporaneo. Nei frutteti specializzati, a raccolto compiuto, è ammesso l'accesso dell'ausiliare per lo scovo ed il recupero della fauna selvatica abbattuta. Negli stradoni, nelle capezzagne e negli spazi di separazione degli appezzamenti a frutteto specializzato, a raccolto compiuto, è ammesso il transito con l'arma carica.
7. In deroga alle limitazioni ed ai divieti di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, nei terreni in attualità di coltivazione è ammesso l'accesso del conduttore titolato per operazioni autorizzate di ricerca di ungulati a qualsiasi titolo feriti; nell'ambito di dette operazioni il conduttore del cane da traccia deve avere cura di arrecare il minimo danno alle colture.

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