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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 marzo 2009, n. 1

NORME PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LE STAGIONI VENATORIE 2009/2010, 2010/2011 E 2011/2012. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 (DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 32 del 2 marzo 2009

Art. 9
Prescrizioni valide nelle Zone di protezione speciale (ZPS)
1. Nelle Zone di protezione speciale (ZPS) è fatto divieto di:
a) abbattere esemplari appartenenti alla specie moretta (Aythya fuligula);
b) effettuare l'anticipazione dell'esercizio venatorio al 1° settembre (preapertura) con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
c) effettuare, nel mese di gennaio, più di due giornate di caccia - corrispondenti al giovedì ed alla domenica - fatta eccezione per la caccia agli ungulati per la quale valgono le disposizioni della presente legge;
d) utilizzare munizionamento a pallini di piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
e) addestrare ed allenare i cani ai sensi dell'articolo 7 della presente legge, prima del 1° settembre;
f) abbattere anatidi, ad esclusione del germano reale, prima del 1° ottobre nelle ZPS "di acque lentiche".

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