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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 02 marzo 2009, n. 2

TUTELA E SICUREZZA DEL LAVORO NEI CANTIERI EDILI E DI INGEGNERIA CIVILE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 33 del 2 marzo 2009

Art. 10
Selezione degli operatori economici che realizzano lavori pubblici
1. Qualora il contratto sia affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006 Sito esterno, la stazione appaltante può prevedere, nel bando di gara o nella lettera di invito, che uno dei sub-criteri di valutazione dell'offerta sia costituito dall'impegno per l'impresa aggiudicataria di soddisfare, prima dell'inizio dei lavori, le condizioni preordinate al miglioramento delle condizioni di sicurezza dei lavoratori nel cantiere ove verranno svolti i lavori, rispetto ai livelli minimi stabiliti dalle disposizioni vigenti.

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