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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 02 marzo 2009, n. 2

TUTELA E SICUREZZA DEL LAVORO NEI CANTIERI EDILI E DI INGEGNERIA CIVILE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 33 del 2 marzo 2009

Art. 7
Incentivi al committente
1. La Regione definisce gli incentivi economici, anche a seguito di accordi con altri enti interessati, a favore dei committenti che affidano l'esecuzione di lavori ad imprese che svolgono la loro attività secondo principi di responsabilità sociale, così come specificati nel presente articolo.
2. Al fine di ottenere gli incentivi di cui al comma 1, l'esecuzione dei lavori deve essere affidata ad imprese che:
a) si impegnino a garantire, in riferimento a tutta la durata dei lavori, l'accesso e lo svolgimento di sopralluoghi, da parte degli organismi paritetici di settore presenti sul territorio ove si svolgono i lavori stessi, finalizzati a verificare l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro, nonché il rispetto delle norme contrattuali di lavoro vigenti e degli indici minimi di congruità ivi previsti, secondo modalità definite dal Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 81 del 2008 Sito esterno;
b) abbiano prodotto il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) corredato della dicitura "antimafia", ai sensi delle disposizioni vigenti;
c) si impegnino ad attuare gli accordi, ove esistenti, di cui all'articolo 3, comma 4, riconosciuti dalla Regione;
d) si impegnino ad applicare gli standard formativi per l'apprendistato in edilizia individuati dalla Giunta regionale;
e) nel caso di lavori particolarmente complessi o particolarmente pericolosi, si impegnino a sottoscrivere ed attuare gli accordi, ove esistenti, di cui all'articolo 3, comma 5, riconosciuti dalla Regione;
f) si impegnino ad adottare idonei sistemi informatici di controllo e registrazione automatica delle presenze autorizzate nei cantieri, volti al riconoscimento dell'identità, dell'accesso e della permanenza nei cantieri degli addetti e dei lavoratori autorizzati, secondo modalità definite dalla Regione;
g) si impegnino a dare applicazione ai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona in cui è ubicato il cantiere e, in particolare, in ordine alle modalità di iscrizione alla cassa edile ove prevista dai suddetti accordi collettivi.
3. Qualora l'impresa esecutrice si avvalga nello svolgimento delle attività di cantiere, a qualunque titolo, di soggetti o imprese terze, gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti a condizione che anche tali soggetti o imprese soddisfino le medesime condizioni previste per l'impresa incaricata dal committente.
4. La Giunta regionale, in conformità ai principi ed alle finalità della presente legge, sentito il Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 81 del 2008 Sito esterno e la competente Commissione assembleare, può modificare, integrare o graduare le condizioni e i requisiti di cui ai commi 2 e 3.
5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la Giunta regionale definisce le modalità di presentazione dell'istanza relativa agli incentivi economici di cui al comma 1, nonché le modalità di riconoscimento, erogazione, controllo e revoca di cui ai commi 6 e 7.
6. Le condizioni e i requisiti di cui al comma 2 sono dichiarati dall'impresa ai sensi delle disposizioni vigenti e trasmessi al committente che provvede a trasmettere la relativa documentazione all'amministrazione competente prima dell'inizio dei lavori. Copia delle dichiarazioni di cui al comma 2, è detenuta dall'impresa nel cantiere durante tutta la durata dei lavori, al fine di consentire la loro verifica da parte degli enti competenti e degli organismi paritetici di settore, i quali, in caso di difformità rispetto agli obblighi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute e del lavoro, provvedono a darne segnalazione agli organi competenti.
7. L'amministrazione competente procede alla revoca degli incentivi economici di cui al comma 1, qualora nei confronti del committente sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, in riferimento alle fattispecie previste dall'articolo 157, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 81 del 2008 Sito esterno.

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