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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 02 marzo 2009, n. 2

TUTELA E SICUREZZA DEL LAVORO NEI CANTIERI EDILI E DI INGEGNERIA CIVILE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 33 del 2 marzo 2009

Art. 8
Incentivi alle imprese
1. La Regione, nella redazione dei bandi finalizzati alla concessione di contributi alle imprese edili previsti dalle vigenti leggi regionali di settore, prevede che tra i requisiti o i criteri di valutazione vi siano anche quelli riguardanti l'impegno ad attuare livelli ulteriori rispetto a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, così come specificati da un apposito atto approvato dalla Giunta regionale, in coerenza con i principi della responsabilità sociale delle imprese.
2. La Regione promuove la sottoscrizione di accordi:
a) con gli enti pubblici competenti al fine di favorire la più ampia e coordinata applicazione degli incentivi e dei benefici previsti dalle disposizioni vigenti in materia di obblighi assicurativi e previdenziali, nonché di sicurezza dei lavoratori;
b) con gli istituti di credito, consorzi fidi e con le associazioni di rappresentanza delle imprese, finalizzati ad agevolare l'accesso al credito per le imprese che realizzino interventi volti a garantire livelli ulteriori rispetto a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri.

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