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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 02 marzo 2009, n. 2

TUTELA E SICUREZZA DEL LAVORO NEI CANTIERI EDILI E DI INGEGNERIA CIVILE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 33 del 2 marzo 2009

Art. 9
Disposizioni relative alla tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri di edilizia residenziale pubblica e sociale
1. La Regione, nella redazione dei bandi finalizzati alla concessione di contributi richiesti da committenti per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica o sociale previsti dalle vigenti leggi regionali di settore, prevede che tra i requisiti e i criteri di valutazione vi siano anche quelli riguardanti l'impegno ad attuare livelli ulteriori rispetto a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri.
2. Qualora il contributo di cui al comma 1 venga richiesto da enti pubblici, la concessione dello stesso è subordinata all'impegno dell'ente richiedente di prevedere l'obbligo, per l'impresa esecutrice, di attuare livelli ulteriori rispetto a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri.
3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la Giunta regionale, con apposito atto, specifica i livelli ulteriori di cui ai commi 1 e 2 sulla base delle condizioni e dei requisiti previsti dall'articolo 7.

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