Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 14/08/1998 | ||
2. | 28/12/1981 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 21/12/2017
LEGGE REGIONALE 31 marzo 2009, n. 4
DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO E DELLA MULTIFUNZIONALITÀ DELLE AZIENDE AGRICOLE (1)
TITOLO III
ELENCHI PROVINCIALI
Art. 30
Elenchi provinciali degli operatori agrituristici e di fattoria didattica
1. Gli imprenditori agricoli in possesso dei requisiti previsti dal Titolo I "Agriturismo ed attività connesse" o dal Titolo II "Fattorie didattiche", sono iscritti in un elenco unico, istituito da ciascuna Provincia, suddiviso rispettivamente nella sezione degli operatori agrituristici e nella sezione degli operatori di fattoria didattica.
2. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l'iscrizione.
Note del Redattore:
Ai sensi del comma 7 dell'art. 2 L.R. 29 dicembre 2009 n. 27 , le fattorie didattiche di cui alla presente legge sono chiamate a partecipare al sistema regionale INFEAS .