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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 luglio 2009, n. 9

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2009-2011. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 22 dicembre 2009 n. 24

Art. 37
Disposizioni in materia di navigazione interna
1. La Giunta regionale per l'esercizio delle proprie competenze in materia di navigazione interna può avvalersi dell'Agenzia Interregionale del fiume Po, istituita con legge regionale 22 novembre 2001, n. 42 (Istituzione dell'Agenzia Interregionale del fiume Po (AIPO)), previa sottoscrizione di una apposita convenzione.
2. In attesa della definizione di un nuovo assetto organizzativo e gestionale delle funzioni concernenti il sistema idroviario e della navigazione interna, gli organi dell'Azienda regionale per la Navigazione Interna, di cui alla legge regionale 14 gennaio 1989, n. 1 (Istituzione dell'azienda regionale per la navigazione interna (ARNI)), sono sciolti, ad eccezione del collegio dei revisori dei conti, i cui componenti restano in carica fino alla cessazione del regime commissariale di cui al comma 3. Lo scioglimento ha effetto dalla data di insediamento del commissario di cui al comma 3.
3. Il Presidente della Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nomina un commissario con il compito di provvedere, oltre all'amministrazione ordinaria e straordinaria, alla ricognizione del personale, dei beni patrimoniali e demaniali, nonché dei rapporti attivi e passivi dell'ente, come certificati dalle documentazioni contabili, curando la predisposizione del relativo rendiconto finale e trasmettendone le risultanze alla Giunta regionale.
4. Il commissario dura in carica un anno.
5. Il compenso del commissario è determinato dalla Giunta regionale.
6. abrogato.
7. La Regione subentrerà nei rapporti attivi e passivi in essere al momento della soppressione dell'ARNI.

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