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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 06 luglio 2009, n. 7

ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE TELEMATICO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 9 SETTEMBRE 1987, N. 28

BOLLETTINO UFFICIALE n. 117 del 7 luglio 2009

Art. 4
Atti soggetti a pubblicazione
1. Il BURERT si articola in tre parti i cui contenuti sono specificati nei commi seguenti.
2. Sono pubblicati nella prima parte del BURERT:
a) lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione Sito esterno;
b) le leggi e i regolamenti regionali e i regolamenti interni dell'Assemblea;
c) le decisioni della Corte costituzionale sulle questioni in cui la Regione è parte; i ricorsi della Giunta e i ricorsi del Governo o di altre regioni su questioni di legittimità costituzionale e per i conflitti di attribuzione davanti alla Corte costituzionale di cui la Regione è parte; le ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questione di legittimità costituzionale di leggi regionali;
d) le richieste di referendum regionali e la proclamazione dei risultati;
e) gli atti regionali con cui si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per la loro applicazione;
f) gli atti regionali la cui adozione determina, per espressa previsione normativa, l'abrogazione o l'entrata in vigore di disposizioni di legge o di regolamento.
3. Sono pubblicati nella seconda parte del BURERT:
a) gli atti regionali che dispongono in generale sull'organizzazione e sul funzionamento della Regione;
b) gli atti regionali di indirizzo, aventi carattere di generalità, rivolti ad Amministrazioni pubbliche o ad altri soggetti;
c) gli atti approvati dall'Assemblea legislativa non altrimenti previsti dal presente articolo;
d) gli atti regionali o di altri Enti o Amministrazioni la cui pubblicazione è prevista da legge o da regolamento o per esigenze di pubblica conoscenza.
4. Sono pubblicati nella terza parte del BURERT gli avvisi e i bandi relativi a concorsi e gare.
5. Al fine di salvaguardare la riservatezza dei destinatari dell'atto nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, si osservano le norme vigenti in materia di protezione dei dati personali.

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