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Documento Finanziario Storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2009, n. 9

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2009-2011. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 127 del 23 luglio 2009

Art. 30
Integrazione regionale al Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013
1. Per assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi dell'attività I.1.1 Creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico, prevista nel Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013, la Regione è autorizzata a stanziare apposite risorse da utilizzare con le modalità e le medesime destinazioni contenute nel Programma Operativo stesso.
2. Per le finalità di cui al comma 1, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:
a) U.P.B. 1.3.2.3.8368 - Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013:
Cap. 23752 "Contributi a Università, Enti e Istituzioni di ricerca per la creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico - Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013"
Esercizio 2009: Euro 12.550.000,00
Cap. 23754 "Contributi a Enti locali per la creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico - Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013"
Esercizio 2009: Euro 7.000.000,00;
b) U.P.B. 1.3.2.3.8369 - Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013 - Risorse statali:
Cap. 23756 "Contributi a Università ed Enti e Istituzioni di ricerca per la creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico - Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013 - Mezzi statali"
Esercizio 2009: Euro 1.478.902,00.
3. Al fine di consentire l'ottimizzazione della gestione degli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 2 del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio, ad apportare, per l'esercizio 2009, ove necessario, con proprio atto, variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa fra capitoli di spesa appartenenti alla medesima unità previsionale di base. Tali provvedimenti di variazione possono disporre altresì l'eventuale modifica e/o istituzione di nuovi capitoli di spesa, nell'ambito delle unità previsionali di base di cui al comma 2.

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