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Documento Finanziario Storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2009, n. 9

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2009-2011. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 127 del 23 luglio 2009

Art. 33
1.
Il comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49) è sostituito dal seguente:
"6. I Presidenti delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi di primo e secondo grado che beneficiano dei contributi regionali sono tenuti, pena la revoca dei contributi medesimi, a rendicontare entro il termine di un mese dall'approvazione del bilancio, alla Giunta regionale le modalità e le forme di utilizzo delle risorse concesse dalla Regione.".
2.
La lettera f) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 41 del 1997 è sostituita dalla seguente:
"f) i consorzi e le cooperative di garanzia di secondo grado costituiti da almeno tre consorzi e cooperative di garanzia in possesso dei requisiti di cui al comma 4, al fine di dare attuazione agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b);".

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