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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 24 luglio 2009, n. 11

NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO, ISTITUTO PREVISTO DALLA LEGGE 9 GENNAIO 2004, N. 6 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE n. 129 del 24 luglio 2009

Art. 2
Divulgazione, formazione ed aggiornamento
1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione, in raccordo, nelle forme consentite, con altri Enti o Autorità, nonché con i soggetti del privato sociale interessati alla protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, promuove e sostiene la conoscenza e la divulgazione dell'amministrazione di sostegno, nonché la formazione, l'aggiornamento ed il supporto tecnico-informativo degli amministratori di sostegno.
2. La Regione dà attuazione a quanto previsto dal comma 1 individuando adeguati servizi ed iniziative a supporto dell'amministrazione di sostegno nell'ambito della programmazione regionale del sistema integrato degli interventi socio-sanitari, in un quadro di azioni omogenee sul territorio regionale.
3. Tra i servizi e le iniziative di cui al comma 2 può essere compresa anche l'istituzione a livello provinciale di elenchi dei soggetti disponibili ad assumere l'incarico di amministratore di sostegno e la creazione di strutture di consulenza in materia legale, economica, sociale e sanitaria alle quali gli amministratori di sostegno possono rivolgersi per le esigenze legate al loro operato.
4. Per le caratteristiche degli elenchi di cui al comma 3, anche al fine di precisare il profilo del potenziale amministratore di sostegno riguardo le sue attitudini, le sue competenze e le sue precise disponibilità, la Giunta regionale può emanare specifiche indicazioni previo parere della commissione assembleare competente.

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