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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 09 ottobre 2009, n. 13

ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 173 del 9 ottobre 2009

Art. 10
Norma transitoria
1. Il CAL esercita le proprie funzioni a partire dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Fino all'espletamento delle procedure di elezione di cui all'articolo 3 e comunque non oltre il 30 gennaio 2010, l'organo opera validamente composto dai membri di diritto. Il Presidente della Giunta regionale adotta tempestivamente il decreto di nomina dei membri suddetti e lo trasmette al Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, il quale provvede a convocare la prima seduta. Contestualmente il Presidente della Regione convoca con suo decreto l'assemblea dei sindaci per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3.
3. Il Presidente del CAL eletto nella prima seduta resta in carica fino alla seduta successiva agli adempimenti di cui all'articolo 3.
4. Il regolamento previsto dall'articolo 23, comma 8, dello Statuto è approvato dal Consiglio nella sua composizione definitiva come prevista dall'articolo 2.
5. Nel periodo transitorio, in deroga a quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 4, relativi al Comitato di presidenza e alle commissioni, il Consiglio opera esclusivamente in seduta plenaria.
6. Al funzionamento dell'organo si applicano in quanto compatibili gli articoli 23 e 24 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24.
7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

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