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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 09 ottobre 2009, n. 13

ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 24 maggio 2012, n. 4

L.R. 21 novembre 2013, n. 23

(1)(2)

Art. 3
Elezione dei rappresentanti dei comuni con meno di 50.000 abitanti
1. Ai fini dell'elezione dei componenti del CAL di cui all'articolo 2, comma 3, il Presidente della Regione convoca con suo decreto l'assemblea dei sindaci dei Comuni della regione con meno di 50.000 abitanti.
2. L'assemblea dei sindaci elegge, nel proprio seno, i suoi rappresentanti nel Consiglio.
3. L'elezione avviene a scrutinio segreto, sulla base di una lista di candidati composta da tutti i sindaci aventi diritto al voto, che ne facciano richiesta in forma scritta al Presidente della Regione entro i termini fissati nel decreto di convocazione. L'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e i componenti sono ammessi a votare per un periodo di almeno otto ore. È presieduta dal Presidente dell'Assemblea legislativa o da un consigliere regionale da lui delegato, che nomina due sindaci in veste di scrutatori.
4. I sindaci presenti possono esprimere un solo voto indicando il nome ed il cognome di uno dei candidati presenti in lista. Il voto è valido ogni volta che sia chiara l'individuazione del candidato votato e la scheda non presenti segni evidenti di riconoscimento dell'elettore.
5. Al termine delle votazioni il Presidente dell'Assemblea legislativa procede allo scrutinio e dichiara eletti i ventidue candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti. Se nel numero degli eletti non è compreso il numero previsto dei sindaci di Comuni montani, il Presidente dichiara eletti i sindaci di Comuni montani che hanno ricevuto il maggior numero di voti, in sostituzione degli ultimi risultati eletti, fino a raggiungere obbligatoriamente la composizione di cui all'articolo 2, comma 3. Qualora non vengano rispettate le proporzioni tra i componenti elettivi si procede a nuova votazione. Quindi determina la graduatoria dei candidati non proclamati eletti disponendoli in ordine decrescente in relazione al numero di voti ricevuti, con indicazione della eventuale qualifica di Comune montano, a parità di cifre individuali prevale il più anziano di età. Quindi trasmette gli atti dell'assemblea al Presidente della Regione.
6. Qualora uno dei candidati non proclamati eletti decada dalla carica di sindaco viene espunto dalla graduatoria.
7. Sulla base dei risultati delle elezioni, il Presidente della Regione, con proprio decreto, provvede alla nomina dei componenti del CAL e lo trasmette al Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, il quale convoca la seduta di insediamento del CAL entro trenta giorni.
8. La seduta di insediamento è presieduta dal componente più anziano di età fino all'elezione del Presidente.

Note del Redattore:

L'art. 84 L.R. 27 giugno 2014, n. 7 dispone che nelle more dell'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e sulle fusioni di comuni) e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, il Consiglio delle Autonomie locali istituito con la presente legge regionale opera validamente composto dai membri di diritto.

Di seguito si riporta il testo dell'art. 11 L.R. 30 aprile 2015, n. 2:

Art. 11 - Norme transitorie sul Consiglio delle Autonomie locali

1. Nelle more di una riforma organica del Consiglio delle Autonomie locali (CAL), connessa all'attuazione del riordino delle funzioni della Regione e degli Enti locali, il CAL opera validamente nella composizione transitoria già prevista dall'articolo 84 della legge regionale 27 giugno 2014, n. 7 (Legge comunitaria regionale per il 2014). Il Presidente della Giunta regionale adotta il decreto di nomina dei membri di diritto e lo trasmette al Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, il quale provvede a convocare la prima seduta.

2. Alla luce della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), i componenti di diritto del CAL, già previsti all'articolo 2, comma 2 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali), risultano essere i seguenti:a) il Sindaco della Città metropolitana; b) i presidenti delle Province; c) i sindaci dei Comuni capoluogo e dei Comuni con più di 50.000 abitanti.

3. Ogni componente del CAL ha diritto a un voto.

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