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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 luglio 2009, n. 9

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2009-2011. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 22 dicembre 2009 n. 24

Art. 7
Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 11, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 22 del 2008, per l'esercizio 2009, è aumentata di Euro 500.000,00, a valere sul Capitolo 25572, afferente alla U.P.B. 1.3.3.3.10010 - Ristrutturazione, realizzazione e qualificazione delle strutture turistiche.

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