LEGGE REGIONALE 04 novembre 2009, n. 16
MODALITA' DI REGOLARIZZAZIONE DELLE SUPERFICI VITATE IMPIANTATE ILLEGALMENTE. DISPOSIZIONI SANZIONATORIE PER IL SETTORE VITIVINICOLO
BOLLETTINO UFFICIALE n. 183 del 4 novembre 2009
Art. 3
Proporzionalità della sanzione
1. Le sanzioni di cui alla presente legge sono calcolate in maniera proporzionale alla superficie vitata illegale, anche nell'ipotesi di superfici inferiori o superiori all'ettaro, salvo ove diversamente previsto dalla presente legge.