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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 novembre 2009, n. 16

MODALITA' DI REGOLARIZZAZIONE DELLE SUPERFICI VITATE IMPIANTATE ILLEGALMENTE. DISPOSIZIONI SANZIONATORIE PER IL SETTORE VITIVINICOLO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 183 del 4 novembre 2009

Art. 4
Impianti illegali posteriori al 31 agosto 1998
1. Ai sensi dell'articolo 85 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234 del 2007, il produttore ha l'obbligo di estirpare a proprie spese le superfici vitate illegali impiantate dopo il 31 agosto 1998. L'estirpazione non dà origine a diritti di impianto.
2. Per gli impianti illegali esistenti alla data del 3 luglio 2008 il produttore è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 12.000,00 Euro ad ettaro, con decorrenza 1° gennaio 2009.
3. Per gli impianti illegali realizzati successivamente alla data del 3 luglio 2008 la sanzione di cui al comma 2 è applicata a decorrere dalla data della loro realizzazione.
4. La sanzione amministrativa di cui ai commi 2 e 3 è nuovamente applicata, fino all'adempimento dell'obbligo di estirpazione, ogni dodici mesi decorrenti:
a) per la fattispecie di cui al comma 2, dal 1° gennaio 2010;
b) per la fattispecie di cui al comma 3, dodici mesi dopo la data di applicazione della prima sanzione.

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