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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 novembre 2009, n. 16

MODALITA' DI REGOLARIZZAZIONE DELLE SUPERFICI VITATE IMPIANTATE ILLEGALMENTE. DISPOSIZIONI SANZIONATORIE PER IL SETTORE VITIVINICOLO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 183 del 4 novembre 2009

Art. 5
Impianti illegali anteriori al 1° settembre 1998
1. Le superfici vitate impiantate illegalmente sino al 31 agosto 1998 e non regolarizzate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del 17 maggio 1999 (Regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo), possono essere regolarizzate entro il 31 dicembre 2009, come previsto all'articolo 85 ter, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234 del 2007, con le modalità di cui all'articolo 6.
2. Ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 555 del 2008, l'omessa regolarizzazione delle superfici nei termini di cui al comma 1, comporta:
a) l'obbligo del produttore di estirpare a proprie spese le superfici vitate illegali;
b) il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di 12.000,00 Euro ad ettaro. Per i vigneti non ancora estirpati entro il 30 giugno 2010 la sanzione è applicata per la prima volta il 1° luglio 2010 e, successivamente, ogni 12 mesi fino all'adempimento dell'obbligo di estirpazione.

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