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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 novembre 2009, n. 16

MODALITA' DI REGOLARIZZAZIONE DELLE SUPERFICI VITATE IMPIANTATE ILLEGALMENTE. DISPOSIZIONI SANZIONATORIE PER IL SETTORE VITIVINICOLO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 183 del 4 novembre 2009

Art. 6
Modalità di regolarizzazione
1. Il conduttore di superfici vitate di cui all'articolo 5, comma 1, presenta la domanda di regolarizzazione alle Amministrazioni indicate all'articolo 2 entro il termine perentorio del 30 novembre 2009.
2. Le domande presentate in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge restano salve ed ai procedimenti che ne derivano si applicano le presenti disposizioni e la normativa vigente in materia di potenziale viticolo. È fatta salva la facoltà per gli interessati di procedere al ritiro, alla modifica e all'integrazione delle medesime domande entro la data del 30 novembre 2009.
3. Alla domanda di regolarizzazione è allegata:
a) l'attestazione del versamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo;
b) copia dei contratti di distillazione, qualora le uve ed i prodotti ottenuti dalle uve provenienti dalle superfici interessate alla regolarizzazione siano stati destinati alla distillazione.
4. La mancata presentazione entro il 30 novembre 2009 dell'attestazione del versamento, unitamente alla domanda, comporta l'inammissibilità della domanda stessa.
5. I conduttori che presentano la domanda di cui al comma 1 sono tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 6.000,00 Euro ad ettaro.
6. I conduttori che non dimostrino l'avvio alla distillazione dei prodotti vitivinicoli, ottenuti dalle superfici oggetto di regolarizzazione, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000,00 Euro ad ettaro per ogni anno di mancato avvio alla distillazione, fino ad un massimo di 5.000,00 Euro ad ettaro.
7. Le superfici vitate sono regolarizzate previa verifica da parte delle Amministrazioni del rispetto delle condizioni del regolamento (CE) n. 1234 del 2007 e del regolamento (CE) n. 555 del 2008 e della normativa vigente in materia di potenziale viticolo.
8. Le Amministrazioni, nel corso dell'istruttoria della domanda, richiedono agli interessati i chiarimenti necessari e le integrazioni della documentazione presentata, provvedendo altresì a rimuovere le irregolarità e i vizi formali riscontrati.
9. Il rilascio del provvedimento di regolarizzazione è subordinato al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo.
10. Il provvedimento di regolarizzazione è rilasciato dall'Amministrazione entro il 31 dicembre 2009 e ha il valore e gli effetti dell'attestato di reimpianto.
11. I conduttori che hanno ottenuto il provvedimento di regolarizzazione non sono soggetti alle sanzioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260 Sito esterno (Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493 del 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma dell'articolo 5 della Legge 21 dicembre 1999, n. 526 Sito esterno) e dall'articolo 4, comma 3, del decreto legge 7 settembre 1987, n. 370 Sito esterno (Nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonché sanzioni per l'inosservanza dei regolamenti comunitari in materia agricola), convertito con legge 4 novembre 1987, n. 460 Sito esterno.

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