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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 novembre 2009, n. 16

MODALITA' DI REGOLARIZZAZIONE DELLE SUPERFICI VITATE IMPIANTATE ILLEGALMENTE. DISPOSIZIONI SANZIONATORIE PER IL SETTORE VITIVINICOLO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 183 del 4 novembre 2009

Art. 7
Destinazione delle uve e dei prodotti ottenuti dalle uve
1. Ai sensi degli articoli 85 bis, paragrafo 2, e 85 ter, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234 del 2007, e dell'articolo 57 del regolamento (CE) n. 555 del 2008, in attesa dell'adempimento dell'obbligo di estirpazione di cui all'articolo 4, comma 1, e articolo 5, comma 2, o in attesa della regolarizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, le uve ed i prodotti ottenuti dalle uve raccolte possono avere soltanto una delle seguenti destinazioni, a spese del produttore:
a) vendemmia verde di cui all'articolo 103 novodecies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234 del 2007;
b) distillazione.
2. Ai sensi dell'articolo 85 bis del regolamento (CE) n. 1234 del 2007 i prodotti ottenuti dalla distillazione non possono essere utilizzati per la preparazione di alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.
3. Il produttore comunica ogni anno all'Amministrazione l'intenzione di ricorrere alla distillazione o alla vendemmia verde, secondo le modalità e i termini stabiliti dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 9.
4. Il produttore che non ottempera o ottempera in modo incompleto o inesatto agli obblighi previsti dall'articolo 56, paragrafo 2), del regolamento (CE) n. 555 del 2008 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 a 6.000,00 Euro per ettaro.
5. La sanzione di cui al comma 4 si applica a decorrere dai seguenti termini:
a) in caso di mancata presentazione del contratto di distillazione, un mese dopo la fine della campagna viticola in cui i prodotti sono stati ottenuti;
b) in caso di mancata osservanza delle disposizioni in materia di vendemmia verde, il 1º settembre dell'anno civile considerato.

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