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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 novembre 2009, n. 16

MODALITA' DI REGOLARIZZAZIONE DELLE SUPERFICI VITATE IMPIANTATE ILLEGALMENTE. DISPOSIZIONI SANZIONATORIE PER IL SETTORE VITIVINICOLO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 183 del 4 novembre 2009

Art. 9
Disposizioni di attuazione
1. La Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge disciplina, con proprio provvedimento, termini e modalità di cui all'articolo 7, comma 3.

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