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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 04 novembre 2009, n. 17

MISURE PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2009, N. 117 Sito esterno CONCERNENTE IL DISTACCO DEI COMUNI DI CASTELDELCI, MAIOLO, NOVAFELTRIA, PENNABILLI, SAN LEO, SANT'AGATA FELTRIA E TALAMELLO DALLA REGIONE MARCHE E LORO AGGREGAZIONE ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 184 del 4 novembre 2009

TITOLO II
DISPOSIZIONI SETTORIALI
Art. 6
Norme transitorie in materia di governo del territorio
1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione e la Provincia di Rimini promuovono un accordo territoriale tra le rispettive amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), per concordare tempi ed obiettivi dell'adeguamento dei rispettivi strumenti di pianificazione territoriale, in relazione al nuovo ambito del territorio regionale e provinciale.
2. Entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, adeguano la propria strumentazione urbanistica alle disposizioni della legge regionale n. 20 del 2000. A tal fine la Regione incentiva il ricorso alle forme di pianificazione intercomunale o di copianificazione previste dalla medesima legge regionale.
3. Fino all'approvazione del Piano strutturale comunale e del Regolamento urbanistico edilizio, ai sensi dell'articolo 43, comma 3, della legge regionale n. 20 del 2000, i Comuni interessati danno attuazione agli strumenti urbanistici vigenti e concludono i procedimenti di pianificazione in corso secondo le disposizioni definite dalla Regione Marche in vigore alla data del 15 agosto 2009. Le funzioni di competenza provinciale sono svolte dalla Provincia di Rimini, previa acquisizione degli atti istruttori e di eventuali pareri dell'amministrazione provinciale precedentemente competente.
4. Per gli stessi Comuni è applicabile la disciplina straordinaria per la qualificazione del patrimonio edilizio abitativo di cui al Titolo III della legge regionale 6 luglio 2009, n. 6 (Governo e riqualificazione solidale del territorio). A tal fine, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, i Comuni interessati individuano gli ambiti nei quali non sono consentiti gli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione ai sensi dell'articolo 55, comma 2, della legge regionale n. 6 del 2009, e possono stabilire limitazioni ai medesimi interventi ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 55.
Art. 7
Modalità d'esercizio di attività autorizzate
1. Ove le modalità di esercizio delle attività autorizzate siano disciplinate da regolamenti comunali sulla base di leggi regionali, i regolamenti devono essere adeguati alla legislazione della Regione Emilia-Romagna. Nel frattempo l'esercizio delle attività si conforma alla disciplina contenuta nei regolamenti in vigore.
Art. 8
Misure ricognitive di beni mobili, immobili e personale
1. La Regione, in accordo con la Regione Marche, le altre amministrazioni locali e provinciali interessate ed il Commissario, effettua una ricognizione dei beni mobili e immobili, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, che, in quanto strumentali all'esercizio di funzioni pubbliche, devono essere trasferiti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera g), dalla Regione Marche e dalla Provincia di Pesaro e Urbino alla Regione Emilia-Romagna e alla Provincia di Rimini, salvo conguaglio dei relativi oneri. Nell'ambito della ricognizione è compresa, in particolare, la consegna della rete strutturale e viaria di competenza, nonché il patrimonio immobiliare.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, il personale dei livelli regionale, provinciale e del servizio sanitario regionale, che svolge funzioni per il territorio dei Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, può essere trasferito negli organici dei corrispondenti livelli della Regione Emilia-Romagna.
3. Nelle more della definizione delle procedure di trasferimento, comando o distacco del personale di cui al comma 2, sono adottati accordi tra le amministrazioni interessate per garantire continuità nelle prestazioni e nell'erogazione dei servizi.
Art. 9
Funzioni comunali in materia sismica
1. I Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, che, nell'osservanza degli standard minimi di cui all'articolo 3, comma 4 della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico) intendono esercitare autonomamente le funzioni in materia sismica, in forma singola o associata, adottano e trasmettono alla Regione l'atto di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. In caso di mancata trasmissione dell'atto entro tale termine, i Comuni esercitano le funzioni in materia sismica avvalendosi delle strutture tecniche regionali.
3. Per i Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, le disposizioni della legge regionale n. 19 del 2008 trovano applicazione dalla scadenza del termine perentorio di cui al comma 1.
Art. 10
Esercizio attività venatoria per la stagione 2009-2010
1. Fino al termine della stagione 2009-2010, l'esercizio dell'attività venatoria nel territorio dei comuni individuati all'articolo 1, comma 1 è regolato in ottemperanza al calendario venatorio ed alla disciplina delle deroghe al prelievo venatorio vigenti nella Regione Marche.
Art. 11
Intesa per l'integrazione delle politiche territoriali della Provincia di Rimini
1. La Giunta regionale è autorizzata, d'intesa con la Provincia di Rimini e con i Comuni della stessa Provincia, a sottoscrivere l'Intesa per l'integrazione delle politiche territoriali della Provincia di Rimini allo scopo di estendere le misure del Documento unico di programmazione anche ai Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, per effetto della loro aggregazione al territorio della Regione Emilia-Romagna.
Art. 12
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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