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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2009, n. 24

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012

BOLLETTINO UFFICIALE n. 223 del 24 dicembre 2009

Art. 53
Disciplina del procedimento e delle spese elettorali
1. Fino alla approvazione di diverse disposizioni, il Presidente della Regione e i Consiglieri regionali sono eletti mediante applicazione della disciplina contenuta nelle leggi 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e successive modificazioni, 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei Consigli delle regioni a statuto ordinario) e nell'articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 Sito esterno, nonché di tutte le norme statali in materia, fatto salvo quanto disposto nei commi seguenti.
2. Il numero dei Consiglieri regionali, in armonia con quanto previsto dall'articolo 29, comma 2 dello Statuto della Regione, è fissato in cinquanta. Resta salva l'applicazione dell'articolo 15, commi 13 e 14 della legge n. 108 del 1968 Sito esterno, così come modificata dalla legge n. 43 del 1995 Sito esterno e dell'articolo 5, comma 1 della legge costituzionale n. 1 del 1999 Sito esterno.
3. Sono adottati dal Presidente della Giunta regionale il decreto di indizione delle elezioni e quello di assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni di cui rispettivamente all'articolo 3, comma 4 e all'articolo 2, comma 3 della legge n.108 del 1968 Sito esterno.
4. Al fine di assicurare l'ottimale gestione del procedimento elettorale, anche avvalendosi della collaborazione degli uffici dell'amministrazione statale competenti in materia, possono essere stipulate intese con gli organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato interessati, fermo restando che sono a carico della Regione tutte le spese del procedimento indicate nell'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136 Sito esterno (Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale).

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