Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 29/11/2019 | ||
2. | 01/08/2019 | ||
3. | 03/06/2019 | ||
4. | 20/12/2018 | ||
5. | 25/11/2016 | ||
6. | 29/07/2016 | ||
7. | 09/05/2016 | ||
8. | 29/12/2015 | ||
9. | 30/07/2015 | ||
10. | 30/04/2015 | ||
11. | 12/03/2015 | ||
12. | 18/11/2014 | ||
13. | 18/07/2014 | ||
14. | 20/12/2013 | ||
15. | 21/12/2012 | ||
16. | 22/12/2011 | ||
17. | 12/02/2010 | ||
18. | 29/10/2008 | ||
19. | 26/07/2007 | ||
20. | 29/12/2006 | ||
21. | 28/07/2006 | ||
22. | 06/06/2006 | ||
23. | 18/02/2005 | ||
24. | 28/12/2004 | ||
25. | 01/08/2002 | ||
26. | 27/11/2001 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 23/07/2014
LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2009, n. 24
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Art. 44
Prima attuazione degli interventi finanziati dal documento unico di programmazione (DUP)
1. La Regione contribuisce alla qualificazione dei sistemi territoriali, alla promozione di uno sviluppo competitivo e sostenibile ed al rafforzamento della coesione territoriale, mediante l'acquisizione e la realizzazione di interventi di tipo infrastrutturale e strutturale, i cui beneficiari possono essere Enti locali e altre pubbliche amministrazioni.
2. Al fine di una prima attuazione degli interventi, di cui agli obiettivi 9 e 10, previsti nel documento unico di programmazione (DUP), la Regione è autorizzata a stanziare apposite risorse destinate ad interventi di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale individua, con propri atti, specifiche modalità e criteri per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 2.
4. Per il finanziamento degli interventi previsti dal presente articolo la Regione è autorizzata, per l'esercizio 2010, a stanziare l'importo di Euro 11.400.000,00 a tale scopo specifico accantonato nell'ambito del fondo speciale, afferente alla U.P.B. 1.7.2.3.29150, Capitolo 86500 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese d'investimento", elenco n. 5.
5. Per l'utilizzo dei fondi di cui al comma 4, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, per l'esercizio finanziario 2010, le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa nella parte spesa del bilancio regionale, a norma di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 40 del 2001. Tali provvedimenti di variazione dispongono contestualmente l'istituzione di nuovi capitoli o nuove unità previsionali di base.
Note del Redattore:
(La Corte costituzionale, con sentenza n. 8 del 12 gennaio 2011, pubblicata nella G.U. del 19 gennaio 2011, n. 3 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 35).