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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2009, n. 27

PROMOZIONE, ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E DI EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ

BOLLETTINO UFFICIALE n. 227 del 29 dicembre 2009

Art. 1
Oggetto e finalità
1. In conformità ai principi sanciti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) e dalla Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa (UNECE) in materia di educazione allo sviluppo sostenibile, nonché ai principi vigenti nell'ordinamento dell'Unione Europea e nell'ordinamento nazionale in materia di diritto all'informazione su ambiente e sostenibilità, e in particolare a quelli posti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 Sito esterno (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale), la Regione con la presente legge persegue i seguenti obiettivi:
a) promuovere nella popolazione giovane e adulta lo sviluppo di conoscenze, consapevolezze, comportamenti e capacità di azione a livello individuale e sociale, idonei a perseguire la sostenibilità ambientale, sociale, economica e istituzionale, attraverso i metodi e gli strumenti educativi, partecipativi e comunicativi;
b) promuovere una educazione alla sostenibilità, come definita dai principi suddetti, che integra in un disegno comune gli aspetti globali e locali della cittadinanza attiva, della pace, della democrazia, dei diritti umani, dello sviluppo equo e solidale, della tutela della salute, delle pari opportunità, della cultura, della protezione dell'ambiente e della gestione sostenibile delle risorse naturali;
c) promuovere la raccolta e la diffusione delle informazioni sulla sostenibilità ambientale, sociale, economica e istituzionale del territorio regionale, anche al fine di favorire la consapevole partecipazione dei cittadini ai processi decisionali;
d) favorire l'accesso da parte dei cittadini e delle loro forme organizzate alle informazioni in materia di ambiente e sviluppo sostenibile in possesso della pubblica amministrazione, al fine di promuovere la loro partecipazione attiva alla costruzione di un futuro sostenibile;
e) sviluppare, in collaborazione con le autonomie locali, il sistema scolastico e dell'alta formazione, le agenzie scientifiche, le imprese, il volontariato e l'associazionismo, il sistema regionale di informazione e di educazione alla sostenibilità (sistema regionale INFEAS);
f) promuovere, nel quadro del sistema regionale INFEAS di cui all'articolo 2, mediante adeguati progetti formativi e sistemi di documentazione e di valutazione di strutture e attività, la continuità e la qualità delle azioni educative e comunicative attraverso il riconoscimento e la valorizzazione di centri e strutture territoriali permanenti e di scuole e istituti scolastici e loro reti che perseguono l'educazione alla sostenibilità;
g) promuovere il coordinamento e la progressiva integrazione a livello regionale, provinciale e comunale delle diverse programmazioni ed esperienze educative relative all'ambiente e alla biodiversità, alla corretta alimentazione, alla sicurezza stradale e alla mobilità sostenibile, alla salute, alla partecipazione, in coerenza con i principi definiti dall'ONU e dall'UNESCO per l'educazione alla sostenibilità;
h) contribuire e partecipare al sistema nazionale INFEA di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 Sito esterno (Nuovi interventi in campo ambientale), sulla base degli atti di indirizzo e di programma approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 Sito esterno (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), anche attraverso accordi di programma con gli organi statali competenti.
2. La Regione persegue i predetti obiettivi attraverso:
a) il sistema regionale INFEAS di cui all'articolo 2;
b) la Commissione regionale di coordinamento di cui all'articolo 7;
c) il programma regionale di informazione e di educazione alla sostenibilità (programma regionale INFEAS) di cui all'articolo 3;
d) le periodiche relazioni sullo stato dell'ambiente e della sostenibilità della Regione Emilia-Romagna e la messa a disposizione del catalogo delle fonti e di tutti i dati sull'ambiente e sulla sostenibilità in suo possesso di cui all'articolo 6.
3. La Regione assicura l'accesso alle informazioni in materia ambientale con le modalità di cui all'articolo 7 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 32 (Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso) e al decreto legislativo n. 195 del 2005 Sito esterno.

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