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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 09 ottobre 2009, n. 13

ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 173 del 9 ottobre 2009

Art. 2
Composizione
1. Il Consiglio delle autonomie locali è composto da componenti di diritto e componenti elettivi.
2. Sono componenti di diritto:
a) i presidenti delle Province;
b) i sindaci dei Comuni capoluogo e dei Comuni con più di 50.000 abitanti.
3. Sono componenti elettivi ventidue sindaci di Comuni non capoluogo fino a 50.000 abitanti, di cui la metà appartenenti a Comuni montani, come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna), eletti secondo le procedure di cui all'articolo 3.
4. Il CAL ha sede presso l'Assemblea legislativa regionale.

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