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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 09 ottobre 2009, n. 13

ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI(1)(2)(3)

Art. 5

(sostituiti commi 3 e 4, abrogato comma 7 da art. 1 L.R. 24 maggio 2012, n. 4, infine sostituito intero articolo da art. 13 L.R. 30 luglio 2015, n. 13)

Durata in carica
1. I componenti del CAL decadono nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Sindaco, di Presidente di Provincia o di Presidente di Unione di Comuni. La decadenza è dichiarata, su proposta del Presidente del CAL, dal Presidente della Regione con proprio decreto, che provvede altresì a designare il nuovo Sindaco, o il nuovo presidente di Provincia. Qualora decada un Presidente di Unione, si procede alla sua sostituzione secondo quanto previsto all'articolo 2, comma 2. Il Presidente della Regione, su richiesta del Presidente CAL, provvede con decreto alla nomina.
2. Se decade dalla carica il Presidente del CAL si procede a nuova elezione.

Note del Redattore:

L'art. 84 L.R. 27 giugno 2014, n. 7 dispone che nelle more dell'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e sulle fusioni di comuni) e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, il Consiglio delle Autonomie locali istituito con la presente legge regionale opera validamente composto dai membri di diritto.

Di seguito si riporta il testo dell'art. 11 L.R. 30 aprile 2015, n. 2:

Art. 11 - Norme transitorie sul Consiglio delle Autonomie locali

1. Nelle more di una riforma organica del Consiglio delle Autonomie locali (CAL), connessa all'attuazione del riordino delle funzioni della Regione e degli Enti locali, il CAL opera validamente nella composizione transitoria già prevista dall'articolo 84 della legge regionale 27 giugno 2014, n. 7 (Legge comunitaria regionale per il 2014). Il Presidente della Giunta regionale adotta il decreto di nomina dei membri di diritto e lo trasmette al Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, il quale provvede a convocare la prima seduta.

2. Alla luce della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), i componenti di diritto del CAL, già previsti all'articolo 2, comma 2 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali), risultano essere i seguenti:a) il Sindaco della Città metropolitana; b) i presidenti delle Province; c) i sindaci dei Comuni capoluogo e dei Comuni con più di 50.000 abitanti.

3. Ogni componente del CAL ha diritto a un voto.

Ai sensi dell'art. 13 L.R. 30 luglio 2015, n. 13 in sede di prima applicazione, fino alla nomina di tutti i componenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), il CAL opera con i soli membri di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c).

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