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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2010, n. 4

NORME PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE RELATIVA AI SERVIZI NEL MERCATO INTERNO E ALTRE NORME PER L'ADEGUAMENTO ALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO - LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2010

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 23 luglio 2010 n. 7

Art. 10
Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 16 del 2004 concernente strutture all'aria aperta non aperte al pubblico
1.
Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale n. 16 del 2004, il terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti:
"Tali strutture sono realizzabili esclusivamente nelle zone individuate dagli strumenti urbanistici comunali vigenti come aree destinate alla realizzazione di strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico. L'apertura e la gestione di tali complessi è intrapresa a seguito di dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge n. 241 del 1990 Sito esterno, da presentare al Comune in cui le strutture sono ubicate e da redigere su modulo predisposto dal Comune sulla base del modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente.".

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