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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2010, n. 4

NORME PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE RELATIVA AI SERVIZI NEL MERCATO INTERNO E ALTRE NORME PER L'ADEGUAMENTO ALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO - LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2010

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 23 luglio 2010 n. 7

Art. 18
1.
Il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
"1. L'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera, extralberghiera e all'aria aperta è subordinato al rispetto delle prescrizioni della normativa statale in materia di:
a) iscrizione da parte del titolare o del gestore presso l'ufficio del registro delle imprese;
b) possesso, da parte degli stessi soggetti, dei requisiti previsti dalla normativa in materia di pubblica sicurezza;
c) insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione.".
2.
Il comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
"2. L'esercizio delle attività ricettive è possibile esclusivamente in immobili con caratteristiche strutturali conformi alle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di pubblica sicurezza e prevenzione incendi, nonché a quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.".
3.
Il comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
"3. Il titolare o il gestore di strutture ricettive:
a) comunica preventivamente al Comune ogni variazione degli elementi dichiarati in sede di dichiarazione di inizio attività;
b) dà alloggio esclusivamente nel rispetto delle disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza;
c) comunica i dati sulla consistenza ricettiva e sul movimento dei clienti alle Province secondo le modalità indicate dall'ISTAT, nel rispetto della normativa vigente in materia;
d) presenta, altresì, la dichiarazione prezzi alla Provincia con le modalità specificate all'articolo 32.".
4.
Al comma 4 dell'articolo 21, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
"Periodi superiori di chiusura sono consentiti per fondate ragioni previa comunicazione da parte dell'interessato al Comune".
5.
Il comma 6 dell'articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
"6. L'apertura e la gestione di strutture ricettive all'aria aperta e delle strutture ricettive alberghiere è subordinata alla stipula, da parte del titolare o gestore, di un'assicurazione per rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti e al suo periodico rinnovo. In caso di inottemperanza a quest'obbligo il Comune sospende l'esercizio dell'attività fino a che si sia ottemperato.".

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