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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2010, n. 4

NORME PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE RELATIVA AI SERVIZI NEL MERCATO INTERNO E ALTRE NORME PER L'ADEGUAMENTO ALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO - LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2010

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 23 luglio 2010 n. 7

Art. 25
1.
Il comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
"1. Chiunque apre o gestisce una struttura ricettiva alberghiera o all'aria aperta o subentra nell'attività, senza aver presentato regolare dichiarazione di inizio attività, è punito con la sanzione amministrativa da Euro 500,00 a Euro 3.000,00.".
2.
Il comma 2 dell'articolo 36 è sostituito dal seguente:
"2. Chiunque apre o gestisce una struttura ricettiva extralberghiera senza avere regolarmente dichiarato l'inizio attività o dà ospitalità a persone appartenenti a categorie diverse da quelle indicate nella dichiarazione di inizio attività in base alla natura della struttura gestita, è punito con la sanzione amministrativa da Euro 260,00 a Euro 1.500,00.".
3. Il comma 3 dell'articolo 36 della legge regionale n. 16 del 2004 è abrogato.
4.
Al comma 4 dell'articolo 36 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole
"contenuti nell'autorizzazione o"
sono soppresse e la parola
"denuncia"
è sostituita dalla seguente:
"dichiarazione".
5.
Al comma 5 dell'articolo 36 della legge regionale n. 16 del 2004 la parola
"denuncia"
è sostituita dalla seguente:
"dichiarazione".
6.
Il comma 7 dell'articolo 36 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituto dal seguente:
"7. Chi interrompe l'attività per periodi complessivamente superiori a trenta giorni in caso di apertura annuale e venti giorni in caso di apertura stagionale è punito con la sanzione amministrativa di Euro 50,00 giornalieri per ogni giorno di chiusura ulteriore, fatti salvi i casi accertati di forza maggiore o quelli per cui sia stata data regolare comunicazione ai sensi dell'articolo 21, comma 4, ultimo periodo, o nel caso sia intervenuta la sospensione o il divieto di prosecuzione dell'attività.".
7.
Il comma 9 dell'articolo 36 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituto dal seguente:
"9. Ogni altra violazione di quanto dichiarato in sede di dichiarazione di inizio attività o il mancato invio al Comune delle comunicazioni previste comporta l'applicazione di una sanzione da Euro 50,00 a Euro 500,00.".

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